Con Sentenza del 31 gennaio 2024, n. 4210, la Corte di Cassazione ha ravvisato la responsabilità di un’impresa per un infortunio sul lavoro a cui sono conseguite lesioni gravissime, in assenza della predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008.
L’azienda non aveva valutato il rischio dell’attività di sostituzione di un nastro trasportatore e non aveva quindi predisposto una procedura ad hoc e una valutazione sufficiente del rischio sistemico a livello organizzativo, omettendo inoltre la relativa formazione, la segnaletica di divieto di accesso al silos durante lo svolgimento della procedura di manutenzione e violando le regole cautelari stabili e permanenti, dimostrando la negligenza in termini di normativa antinfortunistica e violando la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente.
Nel risparmio da parte dell’azienda è stato individuato, infatti, l’elemento soggettivo necessario ad individuare il nesso causale tra colpa organizzativa dell’imprenditore e l’evento.
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