Con Sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023, la Corte di Cassazione Penale ha escluso l’applicazione della riduzione della sanzione causata dal riconoscimento di una attenuante prevista all’art. 12 comma 2 lett. b del D.Lgs. 231/2001, per la violazione dell’art, 256 commi 1 e 2.
Il ricorso della Società è stato respinto in seguito alla precedente condanna dal Tribunale di Campobasso, ricevuta per aver effettuato uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (effettuato mediante diluizione dei fanghi – rifiuti speciali – con le acque reflue di scarico e/o prelevando e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell’ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scarico ovvero sversando tali fanghi direttamente nel corso d’acqua.
A nulla è valsa la lamentela del ricorrente basata sul fatto di aver adottato un Modello Organizzativo di gestione e controllo: “A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori s.p.a., n. m.) chiarito che la mera “adozione” del MOG non è sufficiente a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia “reso operativo” e che sia anche “idoneo” a prevenire la commissione di reati della stessa specie. Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso.”