Reati ambientali 231: nessuna attenuante per i reati di pericolo astratto

Con Sentenza n. 50770 del 20 dicembre 2023,  la Corte di Cassazione Penale ha escluso l’applicazione della riduzione della sanzione causata dal riconoscimento di una attenuante prevista all’art. 12 comma 2 lett. b del D.Lgs. 231/2001, per la violazione dell’art, 256 commi 1 e 2.

Il ricorso della Società è stato respinto in seguito alla precedente condanna dal Tribunale di Campobasso, ricevuta per aver effettuato uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (effettuato mediante diluizione dei fanghi – rifiuti speciali – con le acque reflue di scarico e/o prelevando e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell’ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scarico ovvero sversando tali fanghi direttamente nel corso d’acqua.

A nulla è valsa la lamentela del ricorrente basata sul fatto di aver adottato un Modello Organizzativo di gestione e controllo: “A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, Petrol Lavori s.p.a., n. m.) chiarito che la mera “adozione” del MOG non è sufficiente a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia “reso operativo” e che sia anche “idoneo” a prevenire la commissione di reati della stessa specie.  Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso.

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