A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente digitale a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Questa la disposizione del nuovo art. 27 del D.Lgs.81/2008.
Alla luce dei nuovi obblighi, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha offerto alle imprese ulteriori e importanti chiarimenti sui soggetti e le modalità con cui sarà verificato il possesso dei requisiti di appaltatori subappaltatori e autonomi, necessari per poter operare nei cantieri.
In linea con il dettato dell’articolo 90, comma 9 lettera b-bis), del Dlgs 81/2008, l’ INL ha precisato, infatti, che il committente o il responsabile dei lavori dovrà verificare il possesso della patente o del documento equivalente previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
Per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, ai sensi del comma 15 dello stesso articolo 27, dovrà essere verificato il possesso dell’attestazione di qualificazione Soa.
Ad oggi, tuttavia, non è ancora possibile effettuare tali verifiche poiché si è in attesa del parere del Garante per la privacy per la diffusione agli interessati di tali informazioni e, di conseguenza, le modalità di pubblicazione saranno indicate in un successivo provvedimento dell’Ispettorato, come previsto dall’art. 2 del DM 132/2024.
In definitiva, per questa prima fase, l’adempimento richiesto a responsabili dei lavori, committenti e coordinatori è la verifica dell’inoltro della domanda da parte di tutti i soggetti obbligati, pena l’allontanamento dai cantieri.
La sanzione amministrativa prevista varia da 711,92 a 2.562,91 euro.