Nuove Linee Guida in materia di 231 e Whistleblowing

 

Al fine di fornire alle imprese uno strumento operativo valido per la corretta redazione ed implementazione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e smi, Confindustria ha rilasciato, a fine giugno 2021, a sette anni dall’ultima modifica, una versione aggiornata delle Linee guida in materia 231 e wistleblowing.  Ricordiamo che Il Dlgs 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per una serie di reati presupposto (anche ambientali) commessi dai dipendenti o dai vertici apicali nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso,  e che i Modelli di Organizzazione e Gestione possono costituire un esimente per l’impresa in caso di contenzioso, ma solo qualora dimostri di avere redatto ed efficacemente applicato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati-presupposto.

In tema di reati presupposto, nel capitolo relativo a “I lineamenti della responsabilità da reato dell’ente”, le Linee Guida segnalano che il principio di tassatività dei reati presupposto potrebbe essere messo in discussione, a seguito dell’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) nel caso si allargasse la responsabilità a fattispecie non richiamate espressamente del Decreto.  Se dovesse succedere, le imprese si troverebbero a fronteggiare difficoltà maggiori nel predisporre misure adeguate di prevenzione.

Di seguito passiamo brevemente in rassegna le altre principali novità apportate dalle Linee Guida Confindustria e completate dalle Linee Guida Anac in tema anticorruzione.

Al fine di chiarire una volta per tutte i concetti di interesse e di vantaggio dell’ente, le Linee Guida Confindustria hanno richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, che  tende a considerare responsabili  le imprese solo qualora  possa ritenersi che abbiano ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso, e questo vale anche per i reati commessi da altre Società della holding, nell’ambito dell’attività svolta da altra società; nelle holding inoltre, la responsabilità si configura qualora il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata .

In tema di sanzioni è stata aggiornata la sezione relativa a quelle interdittive, poiché si è tenuto in debito conto della legge  3/2019 (cd. Spazzacorrotti). Per i reati contro la Pubblica Amministrazione infatti, è prevista una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale ( sanzione applicabile compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni). Nel caso in cui la Società, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato, abbia collaborato con l’autorità giudiziaria e abbia adottato modelli organizzativi idonei, le sanzioni interdittive verranno invece applicate ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 231/2001

Confindustria introduce inoltre un nuovo paragrafo finalizzato alla valorizzazione dei sistemi integrati di gestione. Le funzioni ed i Modelli devono integrarsi a vicenda e collaborare, vedi ad esempio Modello 231 con il cd. Tax Control Framework, cui pure viene dedicato un nuovo paragrafo. Allo scopo sono incentivati iniziative di collaborazione tra i soggetti e gli organismi aziendali interessati (i.e. esempio l’Internal Audit,il Collegio Sindacale e l’ODV).

In tema di Whistleblowing poi, sebbene nelle Linee Guida siano richiamate le Linee Guida adottate dall’ANAC nel 2015 sul whistleblowing nel settore pubblico, ma i principi di carattere generale lì indicati possono essere utilmente seguiti anche dal settore privato, è da segnalare che in data 9 giugno, con la delibera n.469, è stato approvato lo Schema delle nuove linee guida per il whistleblowing da parte ANAC e quindi dovranno essere prese in considerazione anche in materia 231. Le sezioni rilevanti in questa sede sono due e riguardano la prima parte, dove si tratta l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti – i segnalanti – beneficiari del regime di tutela. In questa sezione, infatti, sono fornite indicazioni sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela e infine sulle condizioni che escludono le possibilità di beneficiarne. Nella seconda parte sono analizzate le modalità di gestione della segnalazione, e si suggerisce che siano preferibilmente in via informatizzata e vengono date indicazioni operative per gestire le segnalazioni e sui professionisti che devono essere coinvolti.

Tornando alle Linee Guida di Confindustria, si sottolinea l’importanza della puntuale individuazione del soggetto destinatario delle segnalazioni, e che, laddove il destinatario non fosse individuato nell’Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ne raccomandano in ogni caso un coinvolgimento in via concorrente ovvero successiva con l’organo o la funzione prescelti, così da evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing possa essere sottratto al suo monitoraggio.

Il capitolo, dedicato all’ Organismo di Vigilanza”, vede apportate modifiche di minore importanza e relative all’ autonomia dell’organismo, viene ora correttamente rilevata l’importanza della dotazione di un budget annuale, a supporto delle attività tecniche di verifica necessarie per lo svolgimento della vigilanza sulla corretta implementazione del Modello. In merito alla scelta di soggetti interni quali membri dell’Organismo, al fine di rispettare il requisito dell’indipendenza, le Guidelines rilevano che per i soggetti interni all’ente dovrebbero essere preferibilmente scelti soggetti che non ricoprano ruoli operativi, al fine di evitare la presenza di possibili conflitti di interesse; sempre nel capitolo dedicato all’Organismo di Vigilanza, troviamo alcuni aggiornamenti determinati dalla recente introduzione del Codice di Corporate Governance.  Il Codice di nuovo conio prevede che, ove l’organismo non coincida con l’organo di controllo (Collegio Sindacale), il Consiglio di Amministrazione “debba valutare l’opportunità di nominare all’interno dell’organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell’organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società”,per migliorare il coordinamento tra le funzioni. Tuttavia, il Codice ritiene comunque compatibile un OdV composto solo da componenti esterni, a patto che il coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia assicurato attraverso flussi informativi ad hoc.

Resta fondamentale tenere presente, infine, che il Modello non può essere solo carta morta ma piuttosto uno strumento vivo che deve essere modellato sull’impresa e deve evolversi con essa.

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