A partire dal 29 marzo 2022, entrano in vigore le modifiche apportate dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 in sede di conversione, al DL 4/2022, che prevede, all’art. 18 bis alcune deroghe per il deposito temporaneo dei RAEE, venendo incontro alle esigenze delle imprese.
Le misure in parola hanno natura straordinaria e temporanea, e sono dirette in particolare alle gestione di TV e Monitor (Raggruppamento 3 ex All.1 del DM 25 settembre 2007, n.185, per cui è previsto per 12 mesi, ovvero fino al 29 marzo 2023, la facoltà di aumentare del doppio la quantità di RAEE in deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori.
La stessa disposizione prevede inoltre, per gli impianti autorizzati in AIA per il deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) e per gli operatori in possesso di autorizzazione ordinaria rifiuti ai sensi dell’art. 208 del Testo Unico Ambientale, l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio di tali Raee nel limite massimo dell’80%, La disposizione inoltre consente – per lo stesso periodo — ai titolari di autorizzazione ordinaria rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 e agli impianti autorizzati con Aia per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio di tali Raee nel limite massimo dell’80%, a meno che ciò non comporti una modifica sostanziale dell’impianto.
La deroga riguarda anche i soggetti autorizzati alle operazioni di recupero semplificate di recupero ex artt. 214 e 216 a condizione che non siano superate le quantità massime di cui all’All. 4 del DM 5 febbraio 1998.