Entra in vigore dal 30 dicembre 2021 il Decreto MiTe del 6 ottobre 2021, il quale prevede nuove disposizioni attuative del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso. L’obiettivo di tale agevolazione è quello di sostenere l’economia circolare e incentivare le aziende all’uso di pratiche sostenibili.
Il Provvedimento
Con il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 Dicembre 2021, il Ministro della Transizione Ecologica, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno individuato i requisiti tecnici e le certificazioni idonee, criteri e modalità, per determinare le tipologie di materie e prodotti riciclati per i quali è possibile richiedere il credito d’imposta.
A chi si rivolge
Le imprese che utilizzano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020.
Cosa
L’agevolazione prevede un rimborso pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ritenute ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
Le agevolazioni di questo decreto si riferiscono alle spese sostenute nell’anno 2020, in particolare per l’acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Inoltre, tali beni devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a);
b) la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b).
Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a), è dimostrato mediante:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b) consistenti nella conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, è dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Come procedere:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021 alle ore 12.00 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
SOGESA Consulting vi supporta per la verifica dei requisiti tecnici dei prodotti e nella presentazione delle istanze.
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