Le ultime modifiche sul TUSL D. lgs. 81/08

Recepite, con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, le indicazioni della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con l’entrata in vigore del decreto fissata per l’11 ottobre 2024.

La normativa introduce o modifica alcuni degli obblighi già in capo al datore di lavoro, in particolare:

  • introduce riferimenti alle “sostanze tossiche per la riproduzione” nel dettato di diversi articoli del TUS che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni;
  • modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni;
  • introduce l’allegato XLIII-bis che riporta i valori limite biologici obbligatori del piombo, rilevabile tramite analisi del sangue, il cui limite si abbassa nel caso di lavoratrici in età fertile;
  • introduce l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto;
  • estende la formazione ai lavoratori, prima di essere adibiti all’attività, sui rischi connessi all’uso di tali sostanze, con aggiornamenti almeno quinquennali, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro;
  • estende la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti alle sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII -bis, con periodicità almeno quinquennale;
  • introduce la conservazione, per almeno cinque anni, del registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi​;
  • introduce l’obbligo di etichettatura chiaramente leggibile e comprensibile su impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.

Approvato, inoltre, il 9 ottobre 2024 dalla Camera dei Deputati il Disegno di legge C. 1532-bis. Tra le novità del provvedimento che interviene sulle attuali disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, spiccano le proposte di modifica alla disciplina della “sorveglianza sanitaria”. In materia, il Ddl:

  • specifica che la sorveglianza sanitaria può essere effettuata dal medico competente qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità;
  • prevede che in caso di assenza del lavoratore per motivi di salute superiore a 60 giorni il medico competente possa esprimere il proprio giudizio di idoneità alla ripresa del lavoro anche senza effettuare apposita visita e stabilisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano da effettuare all’Azienda sanitaria locale (oggi il T.u. recita “all’organo di vigilanza territorialmente competente”).

Il Ddl porterebbe novità anche in materia di appalti e di segnalazioni da parte dei datori di lavoro agli enti pubblici, nel dettaglio:

  • introducendo l’obbligo per i datori di lavoro di segnalare tramite Pec all’INL competente l’uso per attività lavorative di locali chiusi sotterranei o semisotterranei, utilizzabili decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione;
  • abrogando l’obbligo che impone ai datori di lavoro di munire i lavoratori dei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento;
  • introducendo l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo” (attualmente la normativa non stabilisce alcun termine).
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