Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 146/2021, che va a modificare alcuni aspetti in tema salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le novità più sostanziali, vi è l’introduzione di un nuovo obbligo di cui all’art. 18 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). Viene, di fatto, introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto, che cita testualmente l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Come obbligo penalmente sanzionato, il Decreto-legge 146/2021, non si limita a rendere obbligatoria l’individuazione formale del preposto, ma prevede anche l’obbligo, in regime di appalto o subappalto, di indicare al Datore di Lavoro committente la figura che svolge la funzione del preposto, in accordo al comma 8-bis dell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
I nuovi obblighi introdotti modificano di conseguenza anche l’art. 19 della stessa norma (Obblighi del preposto), introducendo i seguenti obblighi per il preposto:
– interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza;
– interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni, di cui all’ Art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Decreto-legge 146/2021, dà inoltre attuazione a nuovi obblighi formativi, per il preposto alla sicurezza e per il datore di lavoro. Tuttavia, considerando che il nuovo Accordo Stato-Regioni non è stato ancora pubblicato, la scadenza biennale della formazione prevista per il preposto non è ancora in vigore. Pertanto, i corsi precedentemente svolti risultano ancora validi.
Tenendo presente che, ad eccezione dei nuovi obblighi formativi, la norma è già in vigore, di seguito riportiamo le sanzioni penali che possono essere inflitte, in occasione di inadempienza alle novità di cui sopra:
-Sanzioni assoggettate al datore di lavoro e al dirigente, in assenza di individuazione del preposto – Art. 18 lettera b-bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
-Sanzioni assoggettate al preposto, in caso di mancata interruzione delle attività – Art. 19, lett. a), f-bis): arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro;
– Sanzioni in caso di mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge la funzione di preposto – Art. 26, co. 8-bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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