Nell’ambito delle misure urgenti per il sostegno delle imprese e degli operatori economici colpiti dal COVID-19, il D.L. 41/2021, conosciuto come Decreto Sostegni, prevede nuove disposizioni anche in materia di rifiuti e TARI.
Fra i punti principali, l’articolo 30, comma 5, prevede il 31 maggio 2021 come termine entro il quale le imprese devono comunicare al Comune o al gestore del servizio rifiuti se affidarsi ad operatori privati oppure al servizio pubblico di gestione rifiuti; lo stesso comma stabilisce il 30 giugno 2021 come scadenza per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI da parte dei Comuni.
Una delle novità relative alla gestione dei rifiuti, riguarda l’aumento delle esenzioni TARI per le industrie.
Infatti, le nuove esenzioni, chiarite dalla Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 del MITE per quanto riguarda l’ambito specifico di applicazione della TARI, bloccano sia la quota fissa che la quota variabile della stessa, e si applicano in automatico oltreché alle industrie anche a tutti i magazzini, sia quelli di materie prime, di merci e di prodotti finiti che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.
Si tratta però, di due regimi diversi, e quindi la possibilità per le imprese di richiedere l’esenzione totale oppure quella parziale della TARI. Per la prima l’esenzione dalla quota fissa e dalla quota variabile della TARI riguarda le superfici di lavorazione e tutti i magazzini, sia quelli di materie prime sia quelli di merci e di prodotti finiti; mentre per la seconda, le imprese possono chiedere l’esenzione dalla quota variabile della TARI per i rifiuti di uffici e mense.