D.Lgs. 231/2001; il ruolo del “vantaggio esiguo” nella individuazione della responsabilità degli enti

La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte, negli ultimi mesi del 2022, relativamente al ruolo e al peso del cosiddetto “vantaggio esiguo”, quale criterio di imputazione in caso di contenzioso 231 per violazione della normativa antinfortunistica. In prima battuta, la Suprema Corte aveva indicato con Sentenza del 15 settembre 2022, n. 33976 che, laddove sia ravvisabile l’assenza di sistematicità nella commissione delle violazioni e la presenza di un vantaggio esiguo inteso come risparmio di spesa, tale esiguità può concorrere ad escludere che vi sia stato un reale vantaggio/interesse e quindi a tenere esente l’ente dalla responsabilità amministrativa. Viene puntualizzato, però, che tale condizione non regge a fronte di una violazione che concerne un’area di rischio di rilievo dell’organizzazione.

In seguito, con Sentenza del 28 novembre 2022, n. 45131, la Quarta Sezione della stessa Corte ha concluso che  il criterio di imputazione oggettiva del  vantaggio è integrato anche dall’esiguo risparmio di spesa, il quale deve comunque essere minimamente apprezzabile e in ogni caso collegato all’inosservanza non recidiva delle cautele per la prevenzione degli infortuni che concernano un’area aziendale a rischio elevato.

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