Corte di Cassazione: valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni in cantiere obbligatoria. Nominare un preposto non basta.

Il Piano operativo di sicurezza (POS) è il documento elaborato dai datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano all’interno di un cantiere. Questo riporta i contenuti minimi di cui all’allegato XV, al punto 3.2. del D.lgs. 81/08, tra cui le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere. È quindi implicito che nel redigere il POS vengano individuati tutti i rischi cui possono essere soggetti i lavoratori, in modo da individuare le relative misure di prevenzione e protezione.

Con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 2021, la Corte di Cassazione ribadisce l’obbligatorietà di riportare nel POS tutti i rischi specifici dell’attività lavorativa e di individuare le relative misure preventive e protettive associate ad esse, comprese le attività di informazione e formazione dei lavoratori in ordine a tali rischi specifici. La sentenza in questione dichiara l’imputato, quale titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, responsabile delle lesioni colposamente prodotte al dipendente che, impegnato in operazioni di battitura di un cuneo, veniva colpito all’occhio sinistro da una scheggia.

Nel caso in esame, quindi, l’imputato avrebbe dovuto valutare i rischi derivanti dalla proiezione di schegge nelle lavorazioni in cui era previsto l’uso di un martello (come nella fase di casseratura in cui si verificò l’incidente), e quindi adottare le conseguenti misure di sicurezza, come ad esempio l’utilizzo degli occhiali di protezione, che invece era previsto soltanto nel caso di taglio di oggetti.

Considerando che il lavoratore in questione stava svolgendo un’attività che rientrava nelle ordinarie fasi di lavorazione previste per la posa in opera di strutture in cemento armato, i giudici hanno motivatamente tratto la conclusione che il rischio concretizzatosi fosse pienamente prevedibile, sostenendo infine che, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi.

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