In linea con i dettami della Corte di giustizia dell’Unione Europea e coerentemente alla propria giurisprudenza, la terza sezione della Corte di Cassazione ha sancito con sentenza del 27 settembre 2023, n. 39195, che la definizione di «rifiuto», così come alla lettera del Codice ambientale (articolo 183, comma 1, lettera a), deve essere intesa in modo oggettivo e funzionale ai fini degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e del loro impatto sulla salute e sull’ambiente. Rientra tra i rifiuti, dunque, tutto ciò di cui il produttore si sia disfatto o intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi; a nulla rileva la volontà soggettiva del detentore del rifiuto di dargli una futura utilità e di non volerlo considerare un rifiuto, poiché tale qualifica è desumibile in modo obiettivo in base alla quantità e alle condizioni di custodia dei beni.
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