Controlli per le aziende che hanno ripreso la produzione
Lo scorso 14 aprile, il Governo ha emanato una circolare che istituisce lo svolgimento di specifici controlli, sia da parte della Guardia di Finanza, che dell’Ispettorato del lavoro, per le aziende che hanno ripreso la loro produzione. La Guardia di Finanza controllerà che nelle fabbriche aperte si lavori effettivamente alla produzione di beni delle categorie autorizzate o comunque appartenenti alle sole filiere consentite. L’Ispettorato del lavoro effettuerà sopralluoghi per verificare che all’interno delle aziende vengano rispettate le misure di sicurezza previste, ovvero:
- sanificazione degli ambienti di lavoro;
- utilizzo di prodotti igienizzanti;
- uso di DPI come mascherine e guanti, anche camici o tute monouso dove necessari.
Dipendente positivo al COVID19: malattia o infortunio?
La circolare n. 13 del 3 aprile 2020 dell’Inail chiarisce quando, in caso di accertata positività al COVID-19 di un dipendente, si debba considerare in “malattia” o in “infortunio”.
- Se il dipendente lavora in smart-working (Comunicazione Accordo di Smart Working Art. 23, L. n. 81/2017 al Ministero del lavoro per via telematica) non è fisicamente presente sul luogo di lavoro nel periodo precedente ai 14 giorni dalla comparsa dei primi sintomi in caso di tampone positivo seguirà il percorso del medico curante e quindi malattia.
- Nel caso in cui il lavoratore presta opera presso il luogo di lavoro, anche saltuariamente, in caso di comparsa di sintomatologia e tampone positivo seguirà invece il percorso dell’infortunio sul lavoro.
Ruolo dell’OdV rispetto all’emergenza sanitaria
Le Linee Guida operative dell’AODV231 si sono espresse in merito ai poteri-doveri di attivazione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 rispetto ai rischi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.
E’ ormai assodato che, “ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/08, Perciò Il rischio di contagio comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che impone una valutazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e l’adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/01.
Restando fermo il dettato dell’art. 6 D.Lgs. 231/01, che delimita l’ambito di competenza dell’OdV, al “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento”.
Peraltro, laddove si sia in presenza di un Modello idoneo,” l’emergenza Covid-19 non comporta la necessità di un suo aggiornamento, bensì quella di implementare il sistema gestionale sottostante.
Quindi, il punto nodale rispetto al ruolo dell’OdV, attiene al funzionamento ed all’osservanza del Modello, mediante: l’intensificazione dei flussi informativi e comunicativi, la valutazione del rischio biologico da contagio Covid-19, con conseguente eventuale implementazione del DVR, le azioni mitigatorie del rischio, la costituzione del Comitato di Crisi e le ulteriori azioni previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ne-gli ambienti di lavoro” sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo 2020;
Sorveglianza sanitaria: prorogati i termini invio informazioni alle Asl
La Circolare prot. n. 11056 del 31 marzo il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2019. L’obbligo è previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B.
La comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale dell’Inail.