In Italia, l’installazione e il collaudo delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono regolati da normative specifiche che garantiscono la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura, tra cui:
- il D.M. 37/08, sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici;
- il D. lgs. 257/2016, che definisce le modalità di installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- la IX edizione della Norma CEI 64-8 (nuove disposizioni in vigore dal 1° novembre 2024), riferimento normativo per progettare, installare e verificare impianti elettrici di bassa tensione a regola d’arte;
- la Circolare 05/11/2018, n° 2 – prot. n. 15000, che fornisce indicazioni sulla prevenzione incendi per le infrastrutture di ricarica.
È, quindi, fondamentale consultare le normative vigenti e, se necessario, rivolgersi a professionisti del settore per garantire la corretta installazione e collaudo delle colonnine di ricarica.
Di seguito i quesiti più comuni in materia:
In caso di installazione di colonnine elettriche di ricarica auto, è obbligatorio lo svolgimento di un collaudo?
Seppur non esista un “articolo” che imponga direttamente il collaudo delle colonnine di ricarica, l’obbligo di una verifica dell’impianto è implicito nelle normative di sicurezza e nelle procedure di installazione.
Prendendo come spunto la fact sheet pubblicata da INAIL a febbraio 2025 “Infrastrutture di ricarica delle auto Elettriche: le principali novità Introdotte dalla norma cei 64-8”, che cita “una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici appartiene alla tipologia di impianti per i quali il DM 37/2008 prevede la necessità di realizzazione a regola d’arte” , possiamo dire che, come indicato nel DM 37/2008 art. 6 c. 1), “gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte da parte di un’impresa abilitata, e devono essere conformi alle prescrizioni delle norme tecniche riconosciute.”
Questo implica che l’installazione delle colonnine di ricarica, in quanto impianti elettrici, debba rispettare gli standard di sicurezza e le normative previste dal DM 37/2008 e dalle norme CEI (come la CEI 64-8). La “regola d’arte” si traduce in una corretta progettazione, realizzazione, messa in opera e verifica dell’impianto.
Quindi, anche se nel contesto DM 37/2008, il collaudo non è esplicitamente richiesto in modo separato come parte di una procedura di “collaudo” formale, la necessità di realizzare l’impianto “a regola d’arte” implica che ci debba essere una verifica della corretta esecuzione dell’impianto prima che venga messo in esercizio. Tale verifica può essere considerata come una fase di “collaudo” in senso lato, che include la verifica della conformità alle normative di sicurezza, la funzionalità e la stabilità dell’impianto.
Se installo delle colonnine di ricarica, questa modifica deve essere dichiarata tramite la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)?
La Circolare n. 2/2018 del Ministero dell’Interno stabilisce che, sebbene non siano richiesti specifici controlli di prevenzione incendi per le colonnine, la loro installazione deve essere dichiarata tramite la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e deve rispettare le normative di sicurezza, che includono la verifica tecnica dell’impianto.