Chiarimenti dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro: resta quinquennale la formazione nei confronti del preposto

Rinviata l’approvazione del preannunciato nuovo Accordo Stato Regioni recante le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 81/08.

Restano, dunque, in sospeso le modifiche agli obblighi formativi sanciti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, compreso l’aggiornamento quinquennale della formazione ai preposti, come confermato dall’Interpello n. 6/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Interpello del 2024 chiarisce, infatti, che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, specificando quanto già chiarito in precedenza dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL e cioè che i nuovi obblighi in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994.

Di fatto, la circolare n. 1/2022 dell’INL stabilisce chiaramente che, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011 e che questo non è stato ancora interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

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