Al via gli adempimenti del nuovo ETS 2

La Direttiva (UE) 2023/959 ha introdotto, con il Capo IV bis, la modifica della Direttiva 2003/87/CE, definendo un Sistema per lo scambio di quote di emissioni associato al contenuto di CO2 presente nei carburanti e/o combustibili destinati alle esigenze energetiche di combustione per il trasporto stradale, nelle pertinenze immobiliari ed in settori manufatturiere e/o di servizio non già ricomprese nell’ambito di applicazione dell’EU ETS, cosiddetto ETS 2.

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ha approvato, con la Deliberazione n. 127 del 20 agosto 2024, la “Procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad emetter gas ad effetto serra per i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Capo IV bis della Direttiva 2023/87/CE”.


Dunque, la nuova Direttiva interessa i cosiddetti “soggetti regolamentati” intesi come le persone fisiche e le entità giuridiche che sono debitrici di accise per immissione sul mercato di combustibili e/o carburanti destinati a processi di combustione.

L’Autorità Nazionale Competente ha indicato le modalità e  i termini per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra da parte dei soggetti regolamentati ETS2:

  1. i soggetti regolamentati (che svolgono attività prima del 1° gennaio 2025) dovranno inoltrare istanza di autorizzazione entro il 30 settembre 2024, attraverso una specifica funzionalità del Portale ETS2 predisposto all’interno della Scrivania ETS;
  2. l’istanza dovrà essere trasmessa corredata del “Piano di Monitoraggio” e dell’Allegato “Schema di flussi di combustibili” ed altri allegati non obbligatori (procedure, documentazione).

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.

Dopo la prima fase di implementazione, a partire dall’annualità 2027 e/o di quella 2028 (scelta che verrà effettuata dalla Commissione UE in funzione dell’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi), verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta di specifiche quote, a prezzo  fisso e calmierato, che i soggetti dovranno acquisire per la compensazione del contenuto di CO2 dell’immesso a consumo; questo adempimento avrà la scadenza al 31 maggio dell’anno successivo a quello di rendicontazione.

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