Lo scorso 6 aprile è stato firmato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.COVID-19 che aggiorna e sostituisce i precedenti accordi, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, in ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
Il protocollo “contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, e stabilisce che “le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, […] da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, [..] per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente”.
Nella premessa viene precisato che “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Aggiornamento delle prescrizioni operative:
- “utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.”;
- assicurare l’utilizzo dei DPI, necessario in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, con la sola eccezione delle attività svolte in totale isolamento, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di “livello superiore”;
- al punto 8 viene trattata l’organizzazione di trasferte, le quali non devono più essere annullate o posticipate, ma rimane opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”), tenga conto del contesto epidemiologico del luogo di destinazione e delle condizioni specifiche dei luoghi “visitati”;
- la riammissione al lavoro dopo il contagio: i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno possono tornare operativi in presenza solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo;
- l’organizzazione di attività formativa in azienda, la quale è consentita esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, per i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché per l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio;
- il ruolo accresciuto del Medico Competente, chiamato a collaborare in tema di tracciamento dei contatti stretti.
In tema vaccini
Sempre in data 6 aprile 2021, è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro. per aziende più piccole sarà possibile avvalersi di strutture sanitarie private o strutture sanitarie dell’INAIL. In ogni caso, va sottolineato che l’adesione del datore di lavoro (oltre che dei lavoratori) a tali iniziative è volontaria.
Ricordiamo infine che (come indicato nel Rapporto ISS n.4/2021 del 13 marzo 2021),indipendente dallo stato di vaccinazione, tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente le mascherine, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio.