Accordo Stato Regioni, in attesa dell’uscita in Gazzetta Ufficiale: cosa ci aspetta

Il 17 aprile 2025 è stata pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Anticipiamo di seguito le principali novità:

Modifiche per i corsi di formazione e aggiornamento.

  • Formazione dei Preposti: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
  • Formazione dei Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.
  • Formazione dei Datori di Lavoro (DL): introdotto un nuovo corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri (valido anche ai fini del «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico). I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modifiche del riconoscimento dei crediti di formazione, ad esempio:

  • il corso di formazione per DL non copre più la formazione per RLS;
  • il corso di formazione per ASPP copre totalmente il corso DL-RSPP e non più parzialmente;
  • l’aggiornamento per Dirigente e Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per preposto.

Verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa.

Almeno 3 anni di esperienza documentata per i formatori. Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP può svolgere, in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la relativa formazione.

Formazione specifica su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, oltre all’inclusione di ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.

Progetto formativo strutturato. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, ad esempio, è prevista la redazione di verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore, contenenti specifici elementi.

Formazione online. La bozza regola con precisione l’utilizzo dell’e-learning e della videoconferenza sincrona, specificando quali corsi potranno essere erogati a distanza e con quali vincoli.

Fonte: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/

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