Il 17 aprile 2025 è stata pubblicata la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Anticipiamo di seguito le principali novità:
Modifiche per i corsi di formazione e aggiornamento.
- Formazione dei Preposti: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- Formazione dei Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.
- Formazione dei Datori di Lavoro (DL): introdotto un nuovo corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri (valido anche ai fini del «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico). I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Modifiche del riconoscimento dei crediti di formazione, ad esempio:
- il corso di formazione per DL non copre più la formazione per RLS;
- il corso di formazione per ASPP copre totalmente il corso DL-RSPP e non più parzialmente;
- l’aggiornamento per Dirigente e Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per preposto.
Verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa.
Almeno 3 anni di esperienza documentata per i formatori. Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP può svolgere, in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la relativa formazione.
Formazione specifica su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, oltre all’inclusione di ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.
Progetto formativo strutturato. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, ad esempio, è prevista la redazione di verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore, contenenti specifici elementi.
Formazione online. La bozza regola con precisione l’utilizzo dell’e-learning e della videoconferenza sincrona, specificando quali corsi potranno essere erogati a distanza e con quali vincoli.