Sicurezza sul lavoro: le colpe organizzative portano alla condanna del CdA

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2024, n. 40682, ha stabilito il principio secondo cui a nulla valgono le deleghe gestorie e le deleghe di funzioni conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione, a fronte di gravissime mancanze organizzative causate dalle scelte dei vertici societari, specie quando esse hanno come diretta conseguenza la morte di un lavoratore.

I giudici hanno valutato, infatti, che il peso delle responsabilità derivanti dalla posizione di garanzia e controllo rivestita dal CdA fosse ben più rilevante dello scudo creato dal sistema di deleghe, atto per lo più a scaricare responsabilità su soggetti diversi dai vertici ma di fatto obbligati a seguire strategie aziendali difformi alle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

Coerentemente, in quest’ottica, è importante ricordare il disposto dell’art. 30 del Testo unico in cui si esplicita che il corretto espletamento della delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo (231). Nel caso di interesse, infatti, sembra che la Società non avesse adottato un Modello Organizzativo e non avesse nominato un Organismo di Vigilanza che potesse far emergere e segnalare le criticità, che hanno poi contribuito a causare l’infortunio mortale. Tali azioni avrebbero probabilmente messo a riparo alcuni dei componenti dello stesso.

La Sentenza in parola è un ottimo esempio di come, in assenza di una vera compliance in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia superfluo agire a livello formale quando nella sostanza vengono sacrificati i controlli e le misure necessarie, in nome del profitto.

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