D. lgs. 231: in caso di distacco all’estero l’impresa può essere considerata responsabile per il reato del dipendente

In primo luogo, è bene spiegare quando si configura il distacco. Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tali termini, è possibile che il distacco del personale avvenga per un’impresa non situata in Italia ma all’estero. In questi casi, si pone spesso la questione di quali siano gli effetti di eventuali condotte illecite poste in essere dal dipendente distaccato nel contesto lavorativo in cui è chiamato a svolgere la propria prestazione.

Un’interpretazione di Assonomine, contenuta nel “Caso 7/2024 – Distacco di personale all’estero e responsabilità 231” giunge a questa conclusione: in caso di distacco all’estero l’impresa può essere considerata responsabile per il reato imputabile al dipendente distaccato. Più precisamente il caso cita “[…] il dipendente della società distaccante […] rientra nella categoria dei soggetti che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2001 possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente per fatti di reato, anche quando commessi all’estero.” Resta inteso che ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente debbano ricorrere i presupposti tipici:

  • commissione di un reato incluso nell’elenco previsto dal D. Lgs. 231/2001;
  • rapporto qualificato tra l’autore del reato ed ente di appartenenza;
  • interesse o vantaggio dell’ente.

Si possono dunque configurare due condizioni: il reato commesso in Italia o il reato commesso in parte anche all’estero.

Quando un solo segmento della condotta si è realizzato in Italia, tutto il reato sottostà alla legislazione e giurisdizione nazionale, senza dover fare riferimento alla legislazione estera, ricordando inoltre che il reato si configura “commesso in Italia”, anche quando nel nostro Paese è stato solo ideato il delitto o sono state poste in essere azioni rispetto al reato interamente eseguito nella sua materialità in territorio straniero.

Quando ci si accerta, invece, che la condotta si è realizzata integralmente all’estero, va applicato l’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001.

Infine, è importante fare un focus sulle misure di prevenzione suggerite da Assonime in caso di distacco all’estero. Più in particolare, sarebbe necessario individuare delle misure organizzative ad hoc per la gestione del rischio della commissione di reati all’estero, considerando che il lavoratore è chiamato ad operare in una società distaccataria dove non vengono seguite le stesse procedure messe in atto dalla società italiana per  conseguenze legate a differenze culturali e legislative, garantendo un maggiore flusso di informazioni tra distaccante e distaccatario in materia di salute e sicurezza ed elaborando una formazione ad hoc per il dipendente distaccato su specifiche disposizioni che sono chiamati ad osservare all’estero.

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