Il RSPP ha l’obbligo di vigilanza sul Datore di Lavoro? Chiarimenti dalla Cassazione Penale

La Cassazione Penale, con sentenza n. 21153 Sez. 4 del 18 maggio 2023, dichiara inammissibile, per infondato motivo, il ricorso che riteneva il RSPP responsabile di un infortunio, causato da una catasta di bancali non ben impilata, essendo il RSPP il soggetto che opera per conto del datore di lavoro e che mette il medesimo in condizione di adempiere agli obblighi su di lui gravanti.

A priori, già il D. Lgs 81/08 all’art. 33, definendo i compiti (e non gli obblighi) del Servizio di Prevenzione e Protezione, non specifica tra questi l’attività di vigilanza da svolgere nei riguardi del Datore di Lavoro sul soddisfacimento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per di più, la sentenza n. 49761 Sez. 4, del 17 ottobre 2019 riconosce la responsabilità del RSPP in caso di infortunio, in concorso con il datore di lavoro, “solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Ciò detto, stando al D. Lgs. 81/08, l’obbligo di vigilanza sulle attività svolte dai lavoratori, sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, è invece in capo ai delegati del datore di lavoro, dirigenti e preposti.

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