Aggiornamento normativa UE su F-Gas: eliminazione entro il 2050

Il DPR n. 146/2018  recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina il sistema di certificazione, attestazione ed iscrizione al Registro F-gas (“Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate”), nonché l’etichettatura di prodotti e apparecchiature.

In accordo a tale decreto, le persone di cui all’art. 7 e le imprese di cui all’art. 8 devono iscriversi al Registro F-Gas e conseguire la certificazione F-Gas, rilasciata dall’organismo di certificazione, che ha una validità di 10 anni per le persone e 5 anni per le imprese, e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

Per alcune persone, ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR, è richiesta anche un’attestazione rilasciata da un organismo di attestazione della formazione. In particolare, le persone fisiche in questione, sono quelle che svolgono attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Tuttavia, all’art. 10 sono indicate persone ed imprese soggette all’iscrizione al Registro telematico nazionale ma esenti dall’obbligo di certificazione e attestazione.

In termini di quote F-gas, dal 1 gennaio 2015 è necessario che tutti i produttori e importatori che immettono in commercio, nell’anno civile considerato, almeno 100 tonnellate di CO2 equivalenti di HFC ottengano una quota. In accordo con l’art. 17 del Reg. 517/2014, è stato istituito il Registro HFC cioè un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio degli HFC. La registrazione al Registro HFC è obbligatoria per le imprese che vogliono ricevere una quota.

Ma quali sono le principali novità del 2024?

A gennaio 2024 il Parlamento ha approvato in via definitiva nuove regole per ridurre al minimo le emissioni dei gas a effetto serra più inquinanti, che modificano la direttiva 2019/1937 e che abrogano il Reg. 517/2014.

Oggetto dell’aggiornamento della legislazione in materia F-gas sono in particolare:

  • Bando totale degli idrofluorocarburi (f-gas HFC) dal 2050. Il quantitativo massimo di idrofluorocarburi che può essere immesso sul mercato dell’Unione in un dato anno è fissato a “0” dal 2050. Il pesante taglio della quota d’immissione di F-gas sul mercato dell’Unione Europea è quindi confermato a 42.874.410 ton CO2eq. nel biennio 2025-2026.
  • Estensione degli obblighi di certificazione e controllo.
  • Nuove regole sull’immissione sul mercato, ad esempio:
    • divieto di immissione sul mercato per diverse categorie di prodotti (es. schiume e aerosol tecnici) e apparecchiature contenenti HFC, tra cui i frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol (Allegato IV), ad esempio R448A, R449A, R134a, R452A, R410A, saranno vietati, poiché l’attuale limite di GWP2500 sarà abbassato a GWP150 dal 1 gennaio 2030 per tutti i prodotti;
    • è vietata l’immissione sul mercato, come previsto dall’art. 19 del nuovo Regolamento, dal 1° gennaio 2025, non solo delle pompe di calore ma anche degli inalatori medici predosati precaricati con HFC – principalmente R134a – a meno che gli HFC non siano conteggiate nel sistema di quote. All’atto di immettere sul mercato i prodotti o le apparecchiature di cui sopra, i fabbricanti e gli importatori degli stessi provvedono a che la conformità alle prescrizioni sia documentata esaurientemente e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.
  • Regime di responsabilità estesa del produttore a decorrere dal 1º gennaio 2028 per i gas fluorurati contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • Ingresso della disciplina f-gas nella disciplina “whistleblowing”, finalizzata a proteggere le persone che segnalano violazioni normative in materia di f-gas.

 

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