Con il Decreto Semplificazioni, il DL n. 77 del 2021, pubblicato il 31 maggio, il Consiglio dei Ministri ha voluto semplificare le procedure e velocizzare la realizzazione delle opere previste dal Recovery Plan, intervenendo in ambito ambientale ed energetico.
Di seguito le principali novità:
Ambiente
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Articolo 20 Procedura VIA, si riducono i tempi
La Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) potrà durare massimo 130 giorni, in particolare per gli interventi previsti dal Recovery Plan e dal PNIEC (Piano Energia e Clima)
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Articolo 27 “Interpello ambientale”
Viene aggiunto, all’interno del D.Lgs. 152 del 2006, l’articolo 3-septies, in forza del quale viene data la possibilità a: Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, di inviare al MITE istanze in merito all’applicazione della normativa di ordine generale, c,d. interpello ambientale, sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le risposte dati a tali istanze costituiranno criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.
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La bonifica dei siti contaminati
Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati, regolata dall’ art. 242 D.Lgs. 152/2006, la possibilità di procedere con le cd. bonifiche a stralcio (si tratta di una particolare bonifica per comparti ambientali separati, atta a favorire la realizzazione di interventi e opere nelle aree che, anche se non direttamente oggetto di interventi di bonifica, rientrano però all’interno del perimetro di siti da bonificare), consentendo così di accelerare il processo di risanamento e quindi di riutilizzo dei siti contaminati.
Rifiuti ed economia circolare
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Articolo 34 “Cessazione della qualifica di rifiuto”
Viene aggiunto inoltre, all’interno del D.Lgs. 152 del 2006, al comma 3 dell’articolo 184-ter, “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente” (relativamente al rilascio delle autorizzazioni ed in mancanza dei criteri End of Waste per gli impianti di smaltimento e recupero);
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Articolo 35 “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”
Viene modificato il comma 5 dell’articolo 188: l’ “attestazione di avvenuto smaltimento” diventa “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”, e viene precisato che tale attestazione debba essere rilasciata dall’impianto destinatario che riceve il rifiuto in D13, D14 o D15 e che poi avvia il rifiuto a recupero o smaltimento.
Viene sostituito l’allegato D recante l’elenco dei rifiuti (CER) della parte quarta (inserito come allegato 3 al Dl Semplificazioni): alcune voci descrittive sono state rettificate in linea con la decisione della Commissione CE del 3 maggio 2000 ed è stato rimosso il codice 07.02.18 relativo agli “scarti di gomma”.
Energia e fonti rinnovabili
Anche in campo energetico sono state semplificate le procedure autorizzative rispetto a:
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La produzione di energia da fonti rinnovabili, l’installazione di infrastrutture energetiche ed il repowering degli impianti esistenti.
Il testo prevede infatti che, per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipologia “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non siano necessarie le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità. Inoltre, viene innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica e introdotta la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’autorizzazione di sistemi fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale.
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Superbonus 110%
E’ prevista l’estensione alle case di cura, ospedali, poliambulatori, collegi, ospizi e caserme. Assieme agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Sono anche oggetto di semplificazione le procedure d’accesso al credito fiscale che dal primo giugno non avrà più bisogno dell’attestazione di stato legittimo. Gli interventi necessari per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una CILA, c.d. Comunicazione di inizio lavori asseverata.